Bonus sanificazione: il credito d’imposta sale dal 15 al 28,3%

Bonus sanificazione, il credito d’imposta sale dal 15 al 28,3%. Il provvedimento dell’11 settembre scorso aveva fissato al 15,6423% la misura percentuale del bonus spettante, la legge di conversione del Decreto Agosto invece ha aumentato la percentuale al 28,3%, incrementando le risorse a disposizione (403 milioni di euro in più stanziati) e raggiungendo quasi la metà del valore atteso in principio, il 60%.

Il bonus può già essere utilizzato in F24 con il codice tributo “6917” da parte di chi ha fatto regolare domanda entro la scadenza del 7 settembre. Il credito è riconosciuto per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati per l’adeguamento dei luoghi di lavoro nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI).

Bonus sanificazione, aumenta la percentuale del credito d’imposta
Nel testo della legge di conversione del dl Agosto si aggiunge un nuovo comma all’articolo 31, il comma 4 ter:
“Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 403 milioni di euro per l’anno 2020. Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri e le modalità ivi previsti”.

Bonus sanificazione, cosa succede a chi l’ha già usato tutto o in parte
La legge di conversione del dl Agosto ha aumentato il fondo relativo al bonus, aumentando di fatto anche la percentuale spettante alle imprese aventi diritto. Dunque: l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta teorico risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la percentuale del 28,3% (in precedenza era del 15,6423%), troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Chi ha già usato in tutto o in parte il credito spettante (pari al 15,64% circa) può ora usare la parte restante fino a raggiungere la percentuale del 28,3%.

Fonte e articolo completo su Quifinanza

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